L’Ufficio economato – oggetti smarriti, ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutti gli oggetti smarriti e ritrovati da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Cervignano, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
Risorse a disposizione dell’Ufficio
Chiunque abbia smarrito oggetti può rivolgersi all’ufficio fornendo una dettagliata descrizione dell’oggetto al fine di verificarne l’eventuale ritrovamento.
Norme Codice Civile
COSE RITROVATE - Art. 927 Cod. Civ. – Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO - Art. 928 Cod. Civ. – Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ DELLA COSA RITROVATA – Art. 929 Cod. Civ. – Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE – Art. 930 Cod. Civ. – Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le 10.000 lire, ( € 5.16) il premio per il soprappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO – Art. 931 Cod. Civ. – Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.